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Accesso Civico
CHE COS'E'
L'art. 5 del D. Lgs 33/2013 ha previsto il cd. accesso civico quale diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale pur avendone l'obbligo ovvero hanno pubblicato in modo incompleto. L'esercizio di tale spetta a chiunque non essendo subordinato all'esistenza di un interesse concreto e attuale in capo all'istante .Non richiede motivazione essendo sufficiente che gli atti , le informazioni o i dati richiesti non risultino pubblicati sul sito istituzionali ovvero la loro pubblicazione risulti incompleta
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza secondo il modello scaricabile dalla presente sezione.
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Accesso Civico
ATTI SCADUTI | |||||
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Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
03/10/2019 | // | Accesso Civico | Legge 28 giugno 2019 n. 58, di conversione del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, recante ?Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi?; | Avviso | |
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